Dal 1863
Società Operaia di Mutuo Soccorso Alassio
“Non dirmi che talento possiedi.
Dimmi quanto lavori sodo”
Arthur Rubinstein
GENESI
Il 15 marzo 1863 sorge ad Alassio la Società Operaia di Mutuo Soccorso, quasi fosse l’Avvenimento che, nella ritrovata unità del Paese, esprimesse un motivo comune di solidarietà e incoraggiamento per guardare al futuro con una serenità e una speranza diverse.
Questa nascita è frutto invece spontaneo di molti generosi, di diverse estrazione, che rappresentano una parte non indifferente della comunità locale, i Quali si pongono come nuovo soggetto partecipe del quotidiano e dei suoi problemi.
A 129 persone la paternità, cui se ne aggiunsero altre 65 l’anno seguente, di quel sodalizio, già moderatamente interclassista, intendendosi per “Società Operaia” una <<Unione fraterna di gente che lavora pur in settori e in campi diversi>>.
E’ bello ricordarli: un medico, un farmacista, un professore, due avvocati, un libraio, un costruttore, un orologiaio, un calderaio, un cocchiere, un estimatore. Due carrettieri, come pure i pescatori, i barbieri, i canapieri; tre erano i maestri, i conciatori di pelli, i fabbri, quattro i giardinieri, sei i bottai, otto i capitani marittimi; nove i facchini e i marinai. Una decina i fornai e i proprietari, i muratori, i cordai e i contadini; tredici i falegnami; sedici i bottegai e quattro i pastai. Un caffettiere e ben quaranta i calzolai (l’intera corporazione).
Due i grandi pilastri iniziali del nostro carattere: il principio di sussidiarietà cristiano e il solidarismo antico che affratella i popoli marinai nei pericoli, nella tempesta e nella vita comune a bordo.
“Art. 1 Fini e scopi sociali
La Società Operaia di Mutuo Soccorso (per brevità in seguito S.O.M.S.) di Alassio avrà durata illimitata e non ha alcun fine di lucro, ha per scopo la solidarietà sociale ed il mutuo soccorso fra soci in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto. Essa persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche…”